Onorevoli Colleghi! - In Italia, così come ormai da decenni avviene in Europa e nel Nord America (Paesi ad alto sviluppo tecnologico, con sistemi di cure primarie caratterizzati da una rilevante impronta tecnologica), la specializzazione e talora la iperspecializzazione nell'approccio diagnostico-terapeutico hanno sostituito, non solo nelle fasi di emergenza in cui sembra più giustificato, ma, talora, anche nella pratica quotidiana, un approccio globale al paziente. Approccio globale che, sino a qualche decennio fa, era considerato una modalità tipica dell'arte medica nelle sue espressioni più alte ed efficaci.
      Questo valore, peraltro ampiamente recepito anche nella medicina convenzionale, era ciò che consentiva all'uomo malato di ritrovare, all'interno del rapporto medico-paziente, quella rilettura del tutto personale della sua salute come della sua malattia che gli dava la possibilità, nei casi più fortunati come nei casi ad esito infausto, di dare a questi momenti senso e valore e di ritrovare, attraverso la loro significazione, il senso di sé.
      Oggi assistiamo ad un fenomeno per cui fasce crescenti della popolazione ricorrono a tecniche terapeutiche definite medicine complementari.
      Il fenomeno ha assunto tale rilevanza che sarebbe poco realistico, oltre che pericoloso, ignorarlo e continuare a trattare queste pratiche come marginali, ignorando sia i potenziali rischi di tale situazione per la salute pubblica sia i benefìci che potrebbero giungere al sistema salute nel suo complesso da una valorizzazione dei contenuti e delle tecniche delle medicine complementari.
      In effetti le medicine complementari, sinora tollerate all'interno dei sistemi di

 

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cura tradizionali, non hanno potuto esprimere appieno le loro potenzialità nella tutela della salute del cittadino, né organizzarsi secondo sistemi di regolamentazione ufficialmente riconosciuti, che avrebbero consentito, accanto ad un controllo della qualità dei livelli terapeutici espressi, il loro coordinamento con la medicina convenzionale in un'utile opera di integrazione, non dissimilmente da quanto avviene in altri Paesi europei.
      È necessario recepire il concetto, oggi sempre più accettato, secondo cui la medicina è una, ma composta di varie discipline. Molte di tali discipline, non ancora inserite all'interno dell'ordinamento accademico di insegnamento, possono essere nuove in assoluto, mentre altre possono essere nuove quanto all'introduzione o quanto all'accreditamento nel nostro Paese, pur avendo magari, in altri sistemi di cura nazionali, esperienze millenarie alle spalle e costituire persino la base delle cure primarie stesse (si pensi, ad esempio, all'agopuntura in Cina o alla fitoterapia in India, Africa, Sud America). È inoltre necessario tener conto che una gran parte delle discipline mediche complementari beneficiano di una forma di riconoscimento giuridico in molti Stati europei, come Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Finlandia.
      Sia il trattato istitutivo della Comunità europea che il trattato sull'Unione europea prevedono la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento: l'eterogeneità in materia di status e di riconoscimento delle discipline mediche complementari all'interno dell'Unione europea costituisce un ostacolo a tale libertà. In particolare, nel nostro Paese, siamo in presenza di una totale deregolamentazione e di un disconoscimento dell'attività dei terapeuti sanitari (a parte alcune eccezioni presenti nei piani sanitari di alcune regioni).
      Con la presente proposta di legge si intende procedere a un riconoscimento e a una chiara regolamentazione di queste discipline (articoli 1 e 2), anche attraverso l'individuazione di criteri per la formazione (articolo 7). Si prevede l'istituzione di una Commissione permanente per la medicina complementare (articolo 3), che ha anche il compito di individuare (eventualmente operando periodici aggiornamenti) nuove discipline. Si istituisce la figura dell'operatore del benessere (articolo 5) sul modello già esistente in altri Paesi europei; si tratta di personale che svolge attività di supporto al medico e attività dirette all'educazione, alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute. Per definire i criteri di sicurezza, efficacia e qualità per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci di medicina complementare si istituiscono tre commissioni permanenti presso l'Agenzia italiana del farmaco (articolo 8). L'articolo 9 prevede l'integrazione del Consiglio superiore di sanità con rappresentanti delle discipline della medicina complementare. L'articolo 10 riguarda l'imposta sul valore aggiunto applicata ai farmaci omeopatici, fitoterapici e dietetici e integratori. L'articolo 11 prevede una normativa di registrazione semplificata per tali farmaci. L'articolo 12 prevede che il Ministro della salute trasmette, annualmente, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge. L'articolo 13 prevede il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge. L'articolo 14, infine, stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
 

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